Hockey Club Chiasso
I. NOME E SEDE
Art.1
NOME E SEDE
Sotto la denominazione – HOCKEY CLUB CHIASSO – In data 08.07.1965 è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
L’associazione non ha fine di lucro, è aconfessionale e apartitica.
Essa fa parte della Federazione Svizzera di Hockey su ghiaccio (FSHG) e della Federazione Ticinese Hockey Ticino (FTHG).
La sede della società è Chiasso.
La sua durata è illimitata.
II. SCOPO
Art.2
SCOPO DELLA SOCIETÀ
L’Hockey Club Chiasso si propone di:
- promuovere nel Mendrisiotto e nella Regione Insubrica la pratica del disco su ghiaccio tra i giovani tramite l’organizzazione di allenamenti, partite e tornei e la partecipazione a campionati e manifestazioni organizzati da terzi;
- dare ai giovani l’opportunità dello sviluppo sportivo, della crescita personale e dell’apprendimento delle competenze sociali;
- difendere i valori che stanno alla base della pratica dello sport e in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva.
Gli obiettivi a medio e lungo termine delle attività sono definiti dal comitato che li presenterà ai soci durante l’annuale assemblea.
III. SOCI
Art.3
SOCI
L’associazione si compone delle seguenti categorie di soci:
- Soci senza diritto di voto:
- allievi e giocatori tesserati (se minorenni rappresentati da un genitore o rappresentante legale) che pagano la tassa sociale;
- funzionari (membri di comitato, arbitri e allenatori);
- onorari persone che hanno reso eminenti servigi all’Hockey Club Chiasso.
- Soci con diritto di voto:
- sono tutti i soci sostenitori esterni, i contribuenti e gli sponsor.
Art.4
AMMISSIONE
I soci attivi sono ammessi al club mediante iscrizione del database tenuto dal comitato.
La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal comitato senza motivazioni, questa decisione può essere appellata presso l’assemblea generale.
Art.5
DIMISSIONI
Le dimissioni dei soci attivi e dei funzionari devono essere inoltrare in forma scritta al comitato entro il 31 marzo della stagione corrente. Affinché le dimissione siano valide, il dimissionario deve aver preventivamente restituito tutto il materiale ricevuto dal Club ed aver regolarizzato tutti gli impegni finanziari pendenti con la società fino e compreso la stagione in corso.
Art.6
ESPULSIONE
I soci ed i collaboratori del Club che si comportano in maniera negligente verso la società e che agiscono contrariamente agli statuti, alla strategia, che pregiudicano in modo grave o irresponsabile gli interessi della società o dell’hockey su ghiaccio, che non ottemperano alle direttivi e decisione sancite dagli organi della società, possono essere sospesi o espulsi con decisione del comitato.
Questa decisione può essere appellata presso l’assemblea generale.
Art.7
DIRITTI DEI SOCI
I diritti statutari dei soci attivi sono regolamentati nell’articolo “Organizzazione”.
I soci attivi hanno diritto di prendere parte seguendo le direttive degli allenatori agli allenamenti e di utilizzare le infrastrutture e, se in possesso di una licenza valida, di disputare delle partite.
I soci passivi possono partecipare a tutte le attività secondo le modalità stabilite dal comitato.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale e hanno libero accesso al campo e a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Hockey Club Chiasso.
Art.8
DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci sono tenuti a salvaguardare gli interessi del club, a comportarsi correttamente per non danneggiare l’immagine del club, a rispettare gli statuti, la strategia, le direttive e le decisioni degli organi societari.
Ogni socio deve versare annualmente la tassa sociale stabilita dall’assemblea secondo le indicazioni del comitati (vedi allegato 1).
Ciascuno giocatore o funzionario deve preoccuparsi personalmente di avere una sufficiente copertura assicurativa contro gli infortuni.
È esclusa qualsiasi indennità per infortuni a giocatori da parte dell’Hockey Club Chiasso.
IV. FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ
Art.9
FINANZIAMENTO
La società si finanzia come segue:
- Quote sociali differenziate per allievi e attivi;
- Sponsorizzazioni;
- Utili da manifestazioni e da attività sportive o da partecipazioni a eventi esterni al club;
- Sovvenzioni;
- Offerte.
Art.10
RESPONSABILITÀ
La società risponde per debiti esclusivamente con il proprio patrimonio.
V. ORGANIZZAZIONE
Art.11
ANNO SOCIALE
L’Anno sociale inizio il 1° maggio e termina al 30 aprile.
Art.12
ORGANI
Gli organi della società sono:
- L’assemblea dei soci;
- il comitato;
- i revisori.
V. a) ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea, organo supremo della società, è la riunione di tutti i soci
Art. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA
- Essa è convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.
- La convocazione avviene a mezzo stampa o per posta elettronica con l’indicazione della data, ora, luogo e oggetto dell’assemblea. La convocazione, con gli stessi requisiti, deve avvenire per scritto ad ogni socio unicamente se all’ordine del giorno è prevista una decisione nel senso degli art. 13 cpv. 4 o art. 25.
- L’assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno un volta l’anno, se possibile, entro il 30 giugno, in particolare per procedere alle nomine statutarie e alla ratificazione dei conti e della gestione della società. Le seguenti competenze sono riservate all’assemblea generale:
- Accettazione del verbale dell’assemblea precedente;
- Accettazione dei rapporti di esercizio;
- Approvazione dei conti dopo avere preso conoscenza del rapporto dei revisori;
- Scarica del comitato;
- Decisioni sulle quote sociali;
- Approvazione del preventivo di esercizio o degli obiettivi annuali del comitato;
- Decisione sulle modifiche degli statuti;
- Approvazione della strategia a medio e lungo termine;
- Elezione del presidente;
- Elezione del comitato;
- Elezione dei revisori;
- Votazione su proposte e diversi all’ordine del giorno.
- L’assemblea esercita la sorveglianza sopra gli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.
Art. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Essa è convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto in forma scritta.
La convocazione dell’assemblea straordinaria deve avvenire entro 45 giorni dopo la richiesta scritta.
Art. 15
TRATTANDE
Le trattande devono pervenire in forma scritta al più tardi 20 giorni prima dell’assemblea. Il Presidente informa subito i membri di comitato sulle trattande di eminente importanza.
Art. 16
DIRITTO DI VOTO, ELEGGIBILITÀ E VOTAZIONI
- Il diritto di voto viene esercitato dai 16 anni in poi. Sotto i 16 anni un rappresentante legale esprime il voto per il socio. Tutti i soci (definiti nell’articolo 3 cpv 1 lettere a, b, c) hanno ugual diritto di voto nell’assemblea.
- I soci sono eleggibili a partire dai 18 anni.
Art. 17
MAGGIORANZA RICHIESTA
- Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. Per le elezioni è richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno o di chi dirige l’assemblea.
- La maggioranza qualificata dei ¾ dei voti degli aventi diritto presenti è necessaria per:
- Modificare le disposizioni statutarie;
- Nominare dei soci onorari;
- Revoca del mandato di membri di comitato durante il loro mandato;
- Scioglimento della società.
Art. 18
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
- L’assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
- Non possono essere prese risoluzioni sopra oggetti non debitamente preannunciati.
- L’assemblea nomina il presidente di turno che dirige l’assemblea alle trattande:
- Nomine statutarie;
- Rimozione di membri di comitato.
- Il presidente di turno vota come gli altri soci e decide in caso di parità per gli affari correnti.
- 1/3 dei soci presenti può richiedere votazioni ed elezioni segrete.
V. b) COMITATO
Art. 19
COMPOSIZIONE E DURATA DEL MANDATO
- Il comitato è l’organo direttivo della società.
- Si compone di un numero da 5 a 10 membri, fra i quali un presidente e un vice presidente.
- I membri di comitato restano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili.
- Il comitato si auto-costituisce ad eccezione del Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
- Se un membro del comitato abbandona la sua funzione prima dello scadere del suo mandato, il comitato stesso può nominare un suo rimpiazzante che dovrà essere riconfermato dalla prossima assemblea.
Art. 20
COMPITI
- Il comitato dirige il Club ed ha tutte le competenze che non sono espressamente riservati ad altri organi.
- Il comitato definisce gli obiettivi strategici che assicurano successo ed esistenza a lungo termine del Club, sviluppa gli obiettivi annuali della società nell’ottica della realizzazione della strategia e dell’equilibrio finanziario, recluta e dirige lo staff tecnico per la gestione delle squadre e li presenta all’assemblea.
- I membri di comitato agiscono nel rispetto degli statuti e della strategia.
- Il comitato si organizza per aree di competenza e nomina un responsabile al suo interno.
- Il comitato rappresenta il Club all’esterno.
- La società è rappresentata verso i terzi dal comitato. Essa è vincolata dalla firma di due membri, di regola del presidente e di un altro membro.
Art. 21
DECISIONI DEL COMITATO
- Il comitato è convocato dal presidente o su richiesta di 2 membri. Esso può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. Decide la maggioranza dei presenti. In caso di parità fa stato il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
- Decisioni per via circolare sono permesse.
Art. 22
SETTORI
- Il comitato si organizza in settori di attività, ognuno presieduto da un membro di comitato.
- Vi sono almeno i seguenti settori:
- Presidenza;
- Settore giovanile;
- 1ª squadra;
- Sponsorizzazione;
- Finanze;
- Manifestazioni;
- tornei.
- Ogni settore è organizzato dal membro di comitato che lo presiede e può far capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. Possono essere previsti sottosettori
Art. 23
ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI
- Per l’organizzazione dei tornei il comitato dell’Hockey Club Chiasso costituisce speciali gruppi di lavoro, nei quali deve essere presente almeno un membro del comitato.
- Al termine della manifestazione il gruppo di lavoro presenta al comitato della società un rapporto finanziario da inserire nei conti societari e un rapporto morale.
V. c) REVISORI
Art. 24
REVISORI
- L’organo di revisione si compone di 2 revisori. Essi restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- I revisori controllano i conti della società e presentano un rapporto scritto all’assemblea.
- Essi hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento i conti della società.
- L’allestimento dei conti annuali (bilancio e conto economico) è affidato a una società esterna (fiduciaria) che fornirà ai revisori societari tutta la documentazione necessaria.
Art. 25
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
- Lo scioglimento della società può essere decisa unicamente all’occasione di una assemblea straordinaria.
- Lo scioglimento può essere decisolo solo con una maggioranza di ¾ dei soci presenti.
- L’assemblea deciderà con maggioranza semplice il destino del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento, dopo estinzione dei debiti. È esclusa la ripartizione tra i soci.
Art. 26
ENTRATA IN VIGORE
Questo statuto, sostituisce quello approvato dall’assemblea del 12 giugno 2014.
Accettato dall’assemblea il 07 giugno 2024
HC CHIASSO
Il Presidente Membri di comitato